Con il mese di ottobre si avvicina il momento del cambio gomme da estive ad invernali. E’ bene ricordare che non ci sarà alcuna proroga: a partire dal 15 ottobre si potrà effettuare il cambio da gomme sino al 15 novembre 2021. A partire dal 15 novembre entra in vigore l’obbligo di avere le gomme invernali sulla propria auto, o di tenere a bordo le catene da neve.

Secondo il Codice della strada, la norma prevede che durante il periodo indicato “i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio”. Sebbene l’indicazione preveda entrambe le possibilità, è consigliato sostituire le gomme con quelle da neve, ritenute più sicure delle catene.

I pneumatici invernali sono quelli con la siglia M+S (mud+snow) in evidenza, ma su questo aspetto è necessario fare una puntualizzazione. Ogni casa di produzione può applicare la  sigla M+S a diversi tipi di gomme, dai tassellati per i fuoristrada a quelli per ogni stagione. Se la sigla è accompagnata dal logo di una montagna con un fiocco di neve, significa che è un pneumatico da neve e termico, in grado di garantire prestazioni più sicure. Tuttavia la legge non distingue al momento tra i due tipi di gomme, quindi basterà dotarsi di quelle recanti la sola sigla M+S.

C’è tuttavia un aspetto da non dimenticare: i pneumatici devono essere omologati. Secondo infatti il Codice della Strada  “chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza sistemi, componenti ed entità tecniche senza la prescritta omologazione o approvazione ai sensi dell’articolo 75, comma 3-bis, e’ soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624”. Inoltre, sono previste sanzioni da 779 euro a 3119 euro per chiunque commetta le violazioni di cui al periodo precedente relativamente a sistemi frenanti, dispositivi di ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici”.

L’obbligo entrerà in vigore al di fuori dei centri abitati, ma i Comuni possono richiedere l’obbligo anche all’interno delle zone abitate. Circolare con le catene a bordo può evitare l’obbligo di montare pneumatici termici  o M+S. La calza da neve è invece la guaina di tessuto che aiuta la gomma a fare presa sulla neve e può essere utile in caso di emergenza (la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Roma) del 28 giugno 2013 e la Circolare del Ministero del 5 novembre 2013 (prot. 300/A/8321/13/105/1/2) hanno confermato che gli automobilisti possono utilizzare le catene in tessuto AutoSock in presenza del segnale di obbligo di avere catene da neve o in alternativa pneumatici invernali montati).

In caso di circolazione senza pneumatici invernali o alternative a bordo, la multa può partire da 85 euro e arrivare a 338 euro, ma si abbassa a 59,50 euro se viene pagata entro 5 giorni. Sulle strade dei Comuni nei quali vige un’ordinanza le multe vanno invece dai 41 euro ai 169 euro, abbassandosi a 28,70 euro se pagata entro 5 giorni.

“da Rivista Motori Virgilio Portale”